Diciotti, la Cassazione: il governo dovrà risarcire i migranti per aver impedito lo sbarco

di Lara Sirignano

La Corte ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di migranti soccorsi in mare dalla nave della Guardia Costiera, costretti dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini a rimanere a bordo tra il 16 al 25 agosto del 2018

Il soccorso in mare è un dovere che prevale su tutte le norme e sugli accordi bilaterali contro il contrasto dell’immigrazione irregolare. E il divieto di sbarco imposto ai profughi non può essere considerato un atto politico sottratto al sindacato dei giudici.

A fissare i paletti su una diatriba che dura da anni sono i giudici delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, il supremo organo di giurisdizione italiana, che ha accolto il ricorso con cui un gruppo di migranti eritrei, trattenuti per giorni a bordo della nave della Guardia Costiera Diciotti dopo un soccorso in mare, su decisione dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, chiedevano al Governo italiano il risarcimento dei danni morali subiti per l’illegittima privazione della libertà.

La questione, sottoposta prima alla giurisprudenza di merito, è finita alle sezioni unite che, ieri, hanno depositato la decisione, rinviando al giudice la quantificazione del danno ma stabilendo principi importanti. Come quello che il divieto di sbarco deciso dall’autorità politica non è insindacabile.

«Va certamente escluso che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale. Non lo è perché non rappresenta un atto libero nel fine, come tale riconducibile a scelte supreme dettate da criteri politici concernenti la Costituzione, la salvaguardia o il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione», si legge nella sentenza.

Il provvedimento richiama poi il quadro normativo in materia di salvataggio in mare e stabilisce che: «Il soccorso corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessità e come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare».

Netta la Cassazione anche sugli obblighi di assicurare lo sbarco in tempi rapidi. «Nel caso di specie, i migranti sono stati soccorsi e accolti da una unità della Guardia Costiera e a bordo di essa si trovavano quando ha avuto inizio e si è protratta la condotta di cui si assume il carattere lesivo e civilmente illecito. Deve dunque ritenersi che, indipendentemente dalle contestazioni sullo Stato competente secondo la ripartizione in zone SAR, le operazioni di soccorso erano state di fatto assunte sotto la responsabilità di una autorità SAR italiana, la quale era tenuta in base alle norme convenzionali a portarle a termine, organizzando lo sbarco, nel più breve tempo ragionevolmente possibile».

Per la vicenda Diciotti il tribunale dei ministri di Palermo indagò per sequestro di persona l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il caso fu poi trasmesso a Catania per competenza territoriale ma la Procura etnea, guidata da Carmelo Zuccaro, chiese l’archiviazione del procedimento. Il tribunale dei ministri locale la respinse chiedendo al Senato l’autorizzazione a procedere per il leader della Lega. A Palazzo Madama la Giunta per le Autorizzazioni a procedere votò contro. E il caso si chiuse.

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